Sospensione feriale

La sospensione feriale è un periodo di tempo, che  corrisponde al mese di agosto, nel quale alcune attività processuali sono sospese.

La Legge n. 742/1969 disciplina la “sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”. Inizialmente il periodo di sospensione era di 45 giorni, oggi è sceso a 30.

La sospensione feriale per l’anno 2021 decorre dal 1 agosto fino al 31 agosto.

Ad essere sospesi sono i termini processuali che riprendono a decorrere dal 31 agosto, mentre i Tribunali restano aperti ed i Giudici continuano il loro lavoro.

In questo approfondiremo parleremo di sospensione feriale nei procedimenti civili.

– Gli effetti della sospensione

La ratio della sospensione feriale era quella tutela la parte in causa.

Agosto in Italia è da sempre considerato come un mese di vacanze.

Con la sospensione dei termini processuali, ad agosto non potevano essere notificati atti o fissate udienze di comparizione.

Tutto era rimandato a settembre.

Veniva, così, garantito il diritto di difesa, previsto dalla nostra Costituzione all’art. 24.

Oggi la sospensione feriale viene utilizzata dai Giudici anche per smaltire gli arretrati.

Senza più udienze, o con meno udienze, come vedremo a breve, i Giudici possono lavorare sulle cause pregresse.

È bene sapere, però, che non tutti i procedimenti civili si fermano.

– Procedimenti civili esclusi dalla sospensione

Ci sono, infatti, una serie di cause che non prevedono alcuna pausa: le udienze continuano, i termini decorrono, come il lavoro dei Giudici e degli avvocati.

Sono tutti quei contenzioni che tutelano interessi primari, che non possono attendere: la salute, i minori, la famiglia, il lavoro. 

Di seguito un elenco dei principali:

  • cause aventi ad oggetto assegni familiari/alimenti;

  • procedimenti in materia di adozione;

  • interdizione, inabilitazione, nomina di tutore/amministratore di sostegno;

  • cause in materia di lavoro;

  • procedimenti di sfratto o opposizione all’esecuzione;

  • infortuni sul lavoro;

A questi vanno aggiunti tutti quei procedimenti la cui ritardata trattazione provocherebbe un danno alle parti.

– Avvocati in studio

Da ultimo, una precisazione doverosa.

Gli avvocati non vanno obbligatoriamente in vacanza con la sospensione feriale, ad agosto.

Non esiste alcun obbligo legislativo o deontologico che imponga loro uno stop in questo periodo.

Personalmente, lavoro anche ad agosto, magari con qualche giorno di pausa.

Continuano quindi gli appuntamenti, le consulenze e tutte le attività in Tribunale necessarie per i procedimenti non soggetti a sospensione feriale.

Avv. Rosamaria Interdonato