Sospensione feriale
La sospensione feriale è un periodo di tempo, che corrisponde al mese di agosto, nel quale alcune attività processuali sono sospese.
La Legge n. 742/1969 disciplina la “sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”. Inizialmente il periodo di sospensione era di 45 giorni, oggi è sceso a 30.
La sospensione feriale per l’anno 2021 decorre dal 1 agosto fino al 31 agosto.
Ad essere sospesi sono i termini processuali che riprendono a decorrere dal 31 agosto, mentre i Tribunali restano aperti ed i Giudici continuano il loro lavoro.
In questo approfondiremo parleremo di sospensione feriale nei procedimenti civili.
– Gli effetti della sospensione
La ratio della sospensione feriale era quella tutela la parte in causa.
Agosto in Italia è da sempre considerato come un mese di vacanze.
Con la sospensione dei termini processuali, ad agosto non potevano essere notificati atti o fissate udienze di comparizione.
Tutto era rimandato a settembre.
Veniva, così, garantito il diritto di difesa, previsto dalla nostra Costituzione all’art. 24.
Oggi la sospensione feriale viene utilizzata dai Giudici anche per smaltire gli arretrati.
Senza più udienze, o con meno udienze, come vedremo a breve, i Giudici possono lavorare sulle cause pregresse.
È bene sapere, però, che non tutti i procedimenti civili si fermano.
– Procedimenti civili esclusi dalla sospensione
Ci sono, infatti, una serie di cause che non prevedono alcuna pausa: le udienze continuano, i termini decorrono, come il lavoro dei Giudici e degli avvocati.
Sono tutti quei contenzioni che tutelano interessi primari, che non possono attendere: la salute, i minori, la famiglia, il lavoro.
Di seguito un elenco dei principali:
cause aventi ad oggetto assegni familiari/alimenti;
procedimenti in materia di adozione;
interdizione, inabilitazione, nomina di tutore/amministratore di sostegno;
cause in materia di lavoro;
procedimenti di sfratto o opposizione all’esecuzione;
infortuni sul lavoro;
A questi vanno aggiunti tutti quei procedimenti la cui ritardata trattazione provocherebbe un danno alle parti.
– Avvocati in studio
Da ultimo, una precisazione doverosa.
Gli avvocati non vanno obbligatoriamente in vacanza con la sospensione feriale, ad agosto.
Non esiste alcun obbligo legislativo o deontologico che imponga loro uno stop in questo periodo.
Personalmente, lavoro anche ad agosto, magari con qualche giorno di pausa.
Continuano quindi gli appuntamenti, le consulenze e tutte le attività in Tribunale necessarie per i procedimenti non soggetti a sospensione feriale.
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Avv. Rosamaria Interdonato