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Separazione e bigenitorialità


Quando il rapporto tra i genitori si interrompe e la famiglia si divide, i primi a dover essere tutelati sono i figli.


La ratio del nostro ordinamento è quella di ridurre l’impatto negativo della separazione sui figli.


Il principio alla base delle scelte dei Tribunali e dei Giudici è quello del miglior interesse del minore.


Il minore è, oggi, un soggetto autonomo e titolare di diritti, di cui i genitori sono responsabili.


Si parla, infatti di bigenitorialità o “responsabilità genitoriale”, al posto della precedente “potestà genitoriale”.


Con bigenitorialità si intende il diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore,  ma non solo, il diritto a ricevere educazione, cure ed istruzione da entrambi i genitori, e ancora il diritto a conservare rapporti significativi con i parenti dei genitori.


È un concetto ampio ed articolato, spesso difficile da applicare anche a causa di forti conflittualità tra ex marito e ex moglie.


In questo approfondimento vedremo alcuni degli aspetti più rilevanti sul tema.


1) Bigenitorialità e minori

La responsabilità genitoriale tutela tutti i figli minori, cioè quelli di età inferiore ai 18 anni, intendendo l’età compresa tra 0/18 come un periodo fragile, di crescita in cui il minore deve essere accompagnato nelle scelte dalla madre e dal padre, insieme.


Per i figli maggiorenni, divenuti pienamente capaci, non vi è questa tutela.

I figli maggiorenni, in sede di separazione, infatti possono liberamente decidere come gestire il rapporto con i genitori, definendo la frequenza degli incontri o il tempo di permanenza con l’uno o l’altra.


2) Modalità di bigenitorialità

La responsabilità genitoriale è esercitata di comune accordo tra i coniugi, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni del figlio.

L’interesse del figlio deve essere la bussola per le scelte che i genitori prendono per lui.


In caso di contrasto tra i genitori, sarà il Giudice a prendere i provvedimenti opportuni sempre nell’interesse del minore.


L’ascolto del minore, che abbia compiuto 12 anni di età, è possibile, se il Giudice lo ritiene necessario.


3) Bigenitorialità come concorso al mantenimento

La bigenitorialità vuol dire anche mantenimento del figlio.

I genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, in proporzione alle proprie sostanze e secondo le capacità lavorative o casalinghe.


Spesso ci si dimentica che se i genitori non hanno i mezzi necessari per sostentare i figli, sono obbligati a contribuire gli ascendenti (nonni, zii etc…).


In caso di inadempimento, su istanza di parte, il Presidente del Tribunale può ordinare che una parte dei redditi dell’obbligato, che non adempie, sia versata per sostenere le spese del mantenimento del minore.


4) Assegno di mantenimento

Il diritto al mantenimento si concretizza in un assegno mensile che il Giudice stabilisce sulla base del principio della proporzionalità dei redditi e dei carichi di lavoro.


L’assegno viene determinato dal Giudice seguendo principalmente, ma non unicamente, questi parametri:

  • le esigenze attuali del minore;

  • il tenore di vita goduto dal figlio, durante la convivenza con entrambi i genitori;

  • i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

  • le risorse economiche di entrambi i genitori;

  • la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

5) Affidamento condiviso

La responsabilità dei genitori si concretizza, poi, tramite l’affido condiviso del minore.

Le decisioni più importanti che riguardano sia la sfera personale (cura-educazione) che quella patrimoniale del figlio sono prese da entrambi i genitori.


È bene ricordare che l’affidamento condiviso è il criterio preferenziale e preferibile, salvo  gravi situazioni  in capo ad un genitore. Lo scopo è quello di mantenere il più possibile l’assetto pre-separazione in favore dei figli.


Solo in particolari e gravi casi, può essere richiesta la deroga dell’affidamento condiviso.


            In conclusione, è chiaro come la bigenitorialità abbia lo scopo di creare un rapporto equilibrato tra i figli ed i genitori separati. Spesso, invece, viene ridotta ad una fredda divisione di tempo: alcune ore con il papà, un w/e con la mamma.


In questi casi, purtroppo sempre più frequenti, la figura dell’avvocato può aiutare a far comprendere come una migliore distribuzione del tempo dedicato ad un figlio, non  solo da un punto di vista quantitativo, ma in termini di dedizione  e qualità possa avere conseguenze positive per i figli, ma anche per i genitori, riducendo stress e conflittualità.


                                                                                                Avv. Rosamaria Interdonato

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