Contratto di multiproprietà immobiliare: quali tutele per il consumatore?
- rosamariainterdona
- 24 giu 2022
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 24 gen 2024

Negli ultimi anni, il contratto di multiproprietà è stato oggetto di profonde modifiche sulla base delle Direttive Europee, del Codice del Turismo e del Codice del Consumo.
Il contratto di multiproprietà è il contratto con il quale un consumatore, persona fisica, acquista da un venditore, persona fisica o giuridica, il diritto al godimento parziale di un’immobile a fronte del pagamento di una somma di denaro.
Si parla di godimento parziale perché l’acquirente acquista il diritto di utilizzare l’immobile per determinati periodi di tempo, settimane o mesi, concordati alla firma del contratto.
Pertanto il prezzo della vendita cambierà anche in base al periodo dell’anno scelto ed alla durata della permanenza.
Durante il resto dell’anno, l’immobile o parte di esso è a disposizione di altri proprietari, pertanto nello stesso immobile esistono più diritti di proprietà facenti capo a soggetti diversi.
Per sua natura, questo tipo di contratto si pone a metà tra un contratto di locazione ed un contatto di vendita.
In questo approfondimento vedremo i due principali obblighi imposti dalla nuova normativa europea a tutela del consumatore.
1) Obbligo informativo
Il venditore deve fornire all’acquirente tutte le informazioni tecniche e giuridiche legate all’immobile.
In particolare, sono due i documenti più importanti:
1) il documento informativo che contiene tutte le informazioni tecniche dell’immobile come:
– la descrizione dell’immobile e planimetrie;
– i servizi in comune (es. luce – acqua- gas), le condizioni di utilizzo;
– le strutture in comune (es. piscina – campo da tennis);
– il prezzo da versare a titolo di corrispettivo;
– il prezzo stimato per l’utilizzo dei servizi e/o delle strutture;
2) il regolamento condominiale, solo se l’immobile è inserito in un contesto condominiale.
Il regolamento deve contenere:
– le condizioni di utilizzo dell’immobile, dei servizi e delle strutture in comune;
– la composizione dell’assemblea condominiale;
– la nomina dell’amministratore condominiale ed i diritti dei condomini.
Questi documenti devono essere consegnati in fase di trattativa, quindi prima della sottoscrizione del contratto, in modo che il consumatore possa valutare tutti i vantaggi o i limiti dell’accordo.
2) Diritto di recesso
Le norme tutelano l’acquirente anche dopo la sottoscrizione del contratto.
L'acquirente, infatti, potrà liberamente esercitare il diritto di recesso senza dover indicare il motivo che lo spinge a sciogliere il contratto. Si parla di recesso “ad nutum”.
Il diritto di recesso viene esercitato sulla base di vari motivi: mancata consegna della documentazione di cui sopra, spese di gestione troppo alte, disinteresse per la località turistica ove è stato costruito l’immobile.
In secondo luogo, il venditore non potrà imporre il pagamento di alcuna penale per l’esercizio del diritto di recesso da parte dell’acquirente.
Il recesso potrà essere esercitato dal consumatore entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto definitivo o del contratto preliminare, inviando una comunicazione formale con raccomandata A/R.
In conclusione, a fronte delle ampie tutele che vengono riconosciute oggi al consumatore, questo contratto è uno strumento utile per chi voglia investire in zone turistiche, anche per periodi di tempo limitati. La supervisione dell'accordo da parte di un legale esperto è utile per evitare in incappare in errori e per conoscere i propri diritti.
Avv. Rosamaria Interdonato