Cos’è e come funziona?
La Legge Cirinnà del 2016 ha introdotto ha introdotto una novità in tema di unioni civili e convivenze di fatto.
Il contratto di convivenza è quell’accordo con il quale una coppia definisce le regole della propria convivenza.
Tale accordo può essere stipulato da tutte le coppie che sono legate da un vincolo affettivo e che decidono di vivere stabilmente insieme.
Il contratto di convivenza può avere ad oggetto sia rapporti patrimoniali che personali dei conviventi.
Tra gli elementi patrimoniali che si possono inserire nel contratto di convivenza ricordiamo:
l’uso della casa di residenza;
la distribuzione delle spese per la vita della coppia;
l’attribuzione della proprietà dei beni acquistati durante la convivenza;
la definizione dei rapporti patrimoniali alla cessazione della convivenza;
Tra gli elementi personali si può inserire nel contratto:
l’assistenza reciproca in caso di malattia;
la designazione di un amministratore di sostegno.
Come si stipula tale accordo?
La Legge prevede la forma scritta a pena di nullità.
Il contratto di convivenza deve essere redatto con:
atto pubblico;
scrittura privata autentica da un notaio o da un avvocato.
E’ importante evidenziare che tale accordo viene redatto dall’avvocato ad hoc per i clienti, cucito cioè sulle loro esigenze e modellato nel rispetto della legge.
L’atto così predisposto verrà poi trasmetto dall’avvocato al Comune di residenza dei conviventi, affinchè venga iscritto nel registro dell’anagrafe in cui è registrata la convivenza.
Tale ultimo passaggio è necessario per rendere l’accordo opponibile ai terzi.
Ma quali effetti produce?
E’ bene sapere che dal contratto di convivenza nascono veri e propri obblighi a carico delle parti che lo hanno sottoscritto.
Quindi in caso di violazione di uno degli obblighi, l’altra parte può rivolgersi al giudice per ottenere quanto contrattualmente convenuto.
La durata del contratto di convivenza coincide con la durata del rapporto di convivenza.
Il contratto, quindi, avrà effetti dall’inizio della convivenza, durante la convivenza, ma anche dopo la cessazione della convivenza.
Recesso
Da ultimo, si ricorda che dal contratto di convivenza si può recedere.
I conviventi possono, infatti, inserire nel contratto delle clausole nelle quali si riservano la possibilità di recedere dagli accordi presi.
Il recesso potrà essere gratuito o subordinato al pagamento di un corrispettivo e ancora libero o subordinato ad verificarsi un determinato evento.
Essendo un contratto plasmato sulle esigenze della coppia, l’avvocato potrà essere inserire le clausole che meglio si adattano alle volontà dei conviventi.