Il contratto telematico per i consumatori
Questo secondo approfondimento in tema di contratto telematico si soffermerà sulle tutele più ampie che sono riconosciute all’acquirente in veste di consumatore.
Il Codice del Consumo definisce consumatore la persona fisica che agisce con finalità non riferibili all’attività commerciale, imprenditoriale o professionale.
Parleremo di tre argomenti spinosi, ma di particolare importanza:
- gli obblighi informativi;
- il diritto di recesso;
- le clausole vessatorie.
1. GLI OBBLIGHI INFORMATIVI
Il contratto telematico è un contratto concluso a distanza tra soggetti non presente, ma collegati tramite internet.
La Legge prevede che, prima della conclusione del contratto, il consumatore debba ricevere le seguenti ulteriori informazioni:
- caratteristiche essenziali del bene/servizio erogato;
- prezzo del bene/servizio, con indicazione delle imposte;
- spese/tempi di consegna;
- modalità del pagamento;
- modalità della consegna del bene/servizio;
- esistenza/esclusione del diritto di recesso;
- modalità e tempi di restituzione /ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso
- durata della validità dell’offerta;
- indirizzo della sede dell’impresa, per eventuali reclami;
- servizio di assistenza (recapito telefonico – orari – giorni o indirizzo e-mail);
- garanzie commerciali esistenti;
2. DIRITTO DI RECESSO
Il recesso è il diritto di sciogliere il contratto telematico unilateralmente, dopo la consegna del bene.
Il consumatore non ha alcun obbligo di indicare la motivazione del recesso.
Il periodo di tempo riconosciuto dalla Legge per esercitare il recesso è di 14 giorni, che decorrono:
a) nel caso di contratto di servizi: dal giorno della conclusione del contratto;
b) nel caso di contratto di vendita: dal giorno della consegna del bene.
E’ importante ricordare che se l’acquirente ha omesso di informare circa l’esistenza del diritto di recesso e/o delle sue modalità di esercizio, il termine per l’esercizio del diritto di recesso è prolungato per legge ad un anno.
3. LE CLAUSOLE VESSATORIE
Sono vessatorie le clausole che comportano uno squilibrio dei diritti e/o degli obblighi a carico del consumatore.
E’ bene sapere che sono sempre nulle le clausole che:
- escludono o limitano la responsabilità del venditore in caso di morte o danno alla persona del consumatore, causati da fatto/omissione del venditore;
- escludono o limitano le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del venditore in caso di inadempimento totale/parziale;
Molto spesso nei contratti telematici, le clausole vessatorie e le condizioni generali del contratto sono riportate in link separati o sono visionabili in finestre diverse da quella principale.
Questo comporta il rischio che non vengano lette o ben comprese dall’acquirente, è consigliabile quindi andare a leggere le condizioni nelle pagine collegate al sito.
Di seguito riportiamo alcuni esempi di clausole vessatorie:
- in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, è previsto a carico del consumatore il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento o di penale di importo sproporzionato;
- è prevista la facoltà di recedere dal contratto solo a carico del venditore e non in capo all’acquirente;
- la comunicazione della disdetta avverrà in un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto;
- è possibile modificare unilateralmente le clausole contrattuali da parte dell’acquirente, senza giustificato motivo;
- il prezzo del bene/servizio sarà determinato al momento della consegna/prestazione;
A fronte di queste indicazioni, è bene, come sempre prestare la dovuta attenzione e leggere tutte le condizioni contrattuali, prima di concludere un contratto telematico.
Da ultimo si ricorda, che in caso di controversie, si può proporre reclamo utilizzando la piattaforma ODR (On-line dispute resolution) che si occupa di risolvere le dispute sorte tra imprese e consumatori originate da contratti telematici stipulato on-line.
Per maggiori informazioni sul contratto telematico, si rinvia all’ approfondimento “A B C del contratto telematico”.