Ovvero tutela ed eccezioni

Il licenziamento è il recesso che viene esercitato dal datore di lavoro.

La legge impone  numerosi limiti al licenziamento per  tutelare il dipendente che è la parte debole del rapporto

In questo approfondimento, vedremo i limiti del licenziamento a tutela delle future madri/padri.

E’ vietato il licenziamento:

  1. della lavoratrice madre dall’inizio della gravidanza (300 gg prima del parto)  sino al 1° anno di età del bambino (c.d. periodo protetto);
  2. del lavoratore padre che gode del congedo di paternità, dall’inizio del congedo sino al compimento del 1° anno di età del bambino;
  3. dei lavoratori madre-padre in casi di congedo per malattia del bambino.

E’ bene sapere che il licenziamento durante il periodo protetto è nullo.

L’azienda infatti è obbligata  a reintegrare sul posto di lavoro il dipendente ed a pagare le mensilità arretrate.

Vi sono però dei casi eccezionali in cui è lecito il licenziamento nel periodo protetto.

Vediamo quali sono:

  • licenziamento per colpa grave del lavoratore (es. furto);
  • scadenza del termine per contratti di lavoro a tempo determinato;
  • cessazione dell’attività dell’azienda;
  • ristrutturazione, esternalizzazione o cessione di ramo d’azienda.

In tempi di crisi, come quelli attuali, la sentenza n.  11975/2016 ha dichiarato però illegittimo il licenziamento in caso di ristrutturazione dell’azienda.

Secondo la Cassazione la lavoratrice madre dipendente non può essere licenziata nel periodo protetto anche in caso di ristrutturazione dell’azienda.

E’ parimenti illegittimo secondo i Giudici il licenziamento della lavoratrice madre in ipotesi di esternalizzazione dell’azienda, perchè si andrebbe a violare la tutela della maternità garantita dalla nostra costituzione.

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